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Identificazione e denominazione delle sostanze

   
 

Il regolamento REACH verte esclusivamente sulle sostanze. Per assicurare il corretto funzionamento del sistema REACH, è essenziale un'identificazione chiara e univoca delle sostanze.


Sostanze nell'ambito di applicazione del REACH

Il regolamento REACH disciplina la produzione, l'importazione, la commercializzazione e l'utilizzo di sostanze in quanto tali, in quanto componenti di preparati (miscele volontarie o soluzioni composte da due o più sostanze) e di articoli.
I preparati e gli articoli in quanto tali non sono disciplinati dal regolamento REACH. Di conseguenza, al fine di soddisfare le disposizioni di cui al REACH, e oltre all'inventario delle sostanze in quanto tali, i produttori e gli importatori devono elencare tutte le sostanze presenti nei preparati e negli articoli prodotti o importati.

Nell'ambito del REACH, per sostanza s'intende un elemento chimico e relativi composti allo stato naturale od ottenuti da qualsiasi processo di fabbricazione, compresi eventuali additivi necessari per preservarne la stabilità ed eventuali impurità derivanti dal processo utilizzato, esclusi eventuali solventi che possono essere separati senza influire sulla stabilità della sostanza o modificarne la composizione.

Detta definizione va oltre il concetto di composto chimico puro definito da un'unica struttura molecolare.
Le sostanze che rientrano nell'ambito di applicazione del REACH sono generalmente il risultato di una reazione chimica durante la fabbricazione e possono contenere più costituenti distinti. Le sostanze, secondo la definizione contenuta nel REACH, comprendono anche le sostanze chimicamente derivate o isolate da materiali presenti in natura, che possono contenere un singolo elemento o molecola (come i metalli puri o certi minerali) o diversi costituenti.

Alcune sostanze sono escluse dal REACH o da parte di esso (per ulteriori informazioni, consultare la tabella Ambito di applicazione del regolamento REACH).


Vari tipi di sostanze

Ai fini dell'identificazione e della denominazione in ambito REACH, le sostanze sono suddivise in due gruppi principali:

  1. "Sostanze ben definite": sostanze con una composizione qualitativa e quantitativa definita.
  2. "Sostanze UVCB": sostanze dalla composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazioni complesse o materiali biologici.

La variabilità della composizione delle sostanze ben definite è specificata dal limite superiore e inferiore dell'intervallo/i di concentrazione del/i costituente/i principale/i. Per le sostanze UVCB, la variabilità è relativamente ampia e/o imprevedibile.

Qualora fosse richiesta la registrazione di una "sostanza ben definita", si dovrà includere la composizione chimica della sostanza, l'identità chimica e il contenuto di ogni costituente presente nella sostanza. Per alcuni tipi di sostanze, la sola composizione chimica non è sufficiente per la caratterizzazione, e all'identificazione della sostanza è necessario aggiungere alcuni parametri fisici supplementari sulle strutture chimiche (ad esempio, la morfologia cristallina).

Oltre a informazioni sulla composizione chimica, le "sostanze UVCB" richiedono altri tipi di informazioni per l'identificazione poiché:

  1. Il numero di costituenti è relativamente alto e/o
  2. la composizione è, per una parte significativa, sconosciuta e/o
  3. la variabilità della composizione è relativamente grande o modestamente prevedibile.

Quando per una sostanza UVCB è necessaria la registrazione, i produttori/importatori devono includere il nome, l'origine o la fonte della sostanza e le fasi più significative espletate durante la lavorazione. Altre proprietà della sostanza possono essere importanti identificatori.

Le regole per la denominazione delle varie sostanze sono fornite nel grafico Identificazione e denominazione delle sostanze.


Identificazione di sostanze uguali

I produttori e gli importatori devono determinare se le proprie sostanze possono essere considerate uguali ai fini del REACH. L'identificazione di sostanze uguali è importante per la condivisione dei dati che consente la sperimentazione limitata di sostanze ed è basata sulla corretta identificazione delle sostanze.


Raggruppamento di sostanze strutturalmente affini

L'allegato XI del REACH offre la possibilità di valutare le sostanze chimiche non su base singola ma raggruppando le sostanze chimiche in categorie.
Una categoria chimica è un gruppo di sostanze chimiche le cui proprietà fisico-chimiche e tossicologiche rispetto all'ambiente e/o alla salute umane e/o le proprietà relative al destino nell'ambiente sono verosimilmente simili o seguono un modello regolare in conseguenza di una somiglianza strutturale (o altre caratteristiche di somiglianza). L'utilizzo di un approccio per categorie consente di identificare proprietà che sono comuni almeno ad alcuni componenti della categoria. L'approccio fornisce inoltre una base per identificare le possibili tendenze delle proprietà nell'ambito della categoria.
Di conseguenza, è possibile estendere l'uso dei dati misurati a sostanze chimiche analoghe non testate. È pertanto possibile formulare stime attendibili adeguate per la classificazione e l'etichettatura e/o la valutazione del rischio senza necessità di ulteriori sperimentazioni.

I produttori e gli importatori hanno dunque interesse a eseguire una corretta identificazione delle loro sostanze, in quanto consente loro di determinare se è possibile il raggruppamento.

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Prévention du risque chimique, Francia, 2007
Il presente documento è fornito solo a scopo informativo e non costituisce parere legale. L'unico riferimento legale autentico è il testo del Regolamento REACH (Regolamento (CE) n° 1907/2006).