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Home > Dati sulle sostanze > Identificazione delle sostanze Identificazione e denominazione delle sostanze |
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Il regolamento REACH verte esclusivamente sulle sostanze. Per assicurare il corretto funzionamento del sistema REACH, è essenziale un'identificazione chiara e univoca delle sostanze. Sostanze nell'ambito di applicazione del REACH Il regolamento REACH disciplina la produzione, l'importazione, la commercializzazione e l'utilizzo di sostanze in quanto tali, in quanto componenti di preparati (miscele volontarie o soluzioni composte da due o più sostanze) e di articoli. Nell'ambito del REACH, per sostanza s'intende un elemento chimico e relativi composti allo stato naturale od ottenuti da qualsiasi processo di fabbricazione, compresi eventuali additivi necessari per preservarne la stabilità ed eventuali impurità derivanti dal processo utilizzato, esclusi eventuali solventi che possono essere separati senza influire sulla stabilità della sostanza o modificarne la composizione. Detta definizione va oltre il concetto di composto chimico puro definito da un'unica struttura molecolare. Alcune sostanze sono escluse dal REACH o da parte di esso (per ulteriori informazioni, consultare la tabella Ambito di applicazione del regolamento REACH). Vari tipi di sostanze Ai fini dell'identificazione e della denominazione in ambito REACH, le sostanze sono suddivise in due gruppi principali:
La variabilità della composizione delle sostanze ben definite è specificata dal limite superiore e inferiore dell'intervallo/i di concentrazione del/i costituente/i principale/i. Per le sostanze UVCB, la variabilità è relativamente ampia e/o imprevedibile. Qualora fosse richiesta la registrazione di una "sostanza ben definita", si dovrà includere la composizione chimica della sostanza, l'identità chimica e il contenuto di ogni costituente presente nella sostanza. Per alcuni tipi di sostanze, la sola composizione chimica non è sufficiente per la caratterizzazione, e all'identificazione della sostanza è necessario aggiungere alcuni parametri fisici supplementari sulle strutture chimiche (ad esempio, la morfologia cristallina). Oltre a informazioni sulla composizione chimica, le "sostanze UVCB" richiedono altri tipi di informazioni per l'identificazione poiché:
Quando per una sostanza UVCB è necessaria la registrazione, i produttori/importatori devono includere il nome, l'origine o la fonte della sostanza e le fasi più significative espletate durante la lavorazione. Altre proprietà della sostanza possono essere importanti identificatori. Le regole per la denominazione delle varie sostanze sono fornite nel grafico Identificazione e denominazione delle sostanze. Identificazione di sostanze uguali I produttori e gli importatori devono determinare se le proprie sostanze possono essere considerate uguali ai fini del REACH. L'identificazione di sostanze uguali è importante per la condivisione dei dati che consente la sperimentazione limitata di sostanze ed è basata sulla corretta identificazione delle sostanze. Raggruppamento di sostanze strutturalmente affini L'allegato XI del REACH offre la possibilità di valutare le sostanze chimiche non su base singola ma raggruppando le sostanze chimiche in categorie.
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