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Obbligo di trasmettere informazioni a monte e a valle della catena d'approvvigionamento

   
 

In ambito REACH, gli utilizzatori a valle devono comunicare determinate informazioni all'attore successivo (che potrebbe essere un distributore1) a monte e a valle della catena d'approvvigionamento. Tutti gli attori che ricevono dette informazioni potrebbero inoltre avere l'obbligo di trasmetterle lungo la catena d'approvvigionamento.

Informare i fornitori circa la disponibilità di nuove informazioni sulle proprietà pericolose

Un utilizzatore a valle di una sostanza o di un preparato ha l'obbligo di trasmettere al fornitore diretto le nuove informazioni disponibili sulle proprietà pericolose, indipendentemente dai relativi utilizzi. Per "nuove" informazioni si intendono le informazioni che non vengono trasmesse all'utilizzatore a valle dal relativo fornitore e che non sono disponibili nei database pubblici o in letteratura. Possono riguardare sia sostanze sia preparati. Tuttavia, nel regolamento REACH non esiste una definizione precisa di cosa si intenda per nuove informazioni. Alcuni esempi comprendono eventuali osservazioni sugli effetti acuti sulla salute umana nei luoghi di lavoro o risultati di test eseguiti dall'utilizzatore a valle.
Inizialmente l'utilizzatore a valle potrebbe voler comunicare solo il fatto di essere in possesso di nuove informazioni e il relativo risultato. Non è obbligato a inoltrare la relazione dei test; se il fornitore è interessato a ottenere la relazione completa sullo studio, l'utilizzatore a valle può negoziare le condizioni per fornire dette informazioni.
Non esistono scadenze specifiche per la trasmissione delle informazioni sui pericoli a monte della catena di approvvigionamento. L'utilizzatore a valle deve trasmetterle non appena viene a conoscenza che, rispetto alle informazioni ricevute dal proprio fornitore, è in possesso di nuove informazioni.

L'utilizzatore a valle ha inoltre l'obbligo di comunicare2 all'Agenzia europea per le sostanze chimiche se la propria classificazione di una sostanza è diversa da quella del suo fornitore. La ragione di questa differenza potrebbe risiedere nell'utilizzo di nuovi dati o una diversa interpretazione dei dati esistenti. In quest'ultimo caso, l'utilizzatore a valle deve solamente darne comunicazione all'Agenzia.

Informare i fornitori circa l'adeguatezza delle misure per la gestione dei rischi

Un utilizzatore a valle deve comunicare al proprio fornitore le informazioni che potrebbero mettere in discussione l'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi raccomandate in una scheda dei dati di sicurezza ad esso fornita (solo raccomandazioni per gli usi identificati). Tale prescrizione riguarda il corpo principale della scheda dei dati di sicurezza nonché lo scenario o gli scenari di esposizione 3 forniti nell'allegato.
Il regolamento REACH non specifica le informazioni che l'utilizzatore a valle deve trasmettere, né il formato. L'utilizzatore a valle deve fornire informazioni sufficienti per giustificare perché ritiene che le raccomandazioni non siano appropriate. Se ritiene che le misure non siano efficaci o siano eccessive, deve indicarne le ragioni, eventualmente con riferimento alle proprie condizioni d'uso e i risultati delle valutazioni dei rischi. Se le raccomandazioni sono in contrasto con la classificazione e l'etichettatura o con la legislazione esistente, è sufficiente indicarlo.

Trasmettere le richieste per trasformare un uso in un uso identificato

Tutti i clienti professionisti hanno il diritto di informare per iscritto (in formato cartaceo od elettronico) il fornitore diretto di un uso di una sostanza o preparato allo scopo di farlo diventare un uso identificato. Ciò è particolarmente importante per le sostanze o i preparati che vengono forniti con scenari di esposizione3 (vedere Conformità alla scheda dei dati di sicurezza). In detti casi, se il fornitore diretto è un utilizzatore a valle, potrebbe decidere di identificare l'uso e preparare una relazione sulla sicurezza chimica dell'utilizzatore a valle o trasmettere la richiesta all'attore successivo a monte della catena d'approvvigionamento. Potrebbe inoltre fornire ragguagli circa l'uso in questione, qualora non potesse identificare condizioni d'uso sicure, nonché decidere di non includere detto uso nella propria relazione sulla sicurezza chimica; dovrà quindi trasmettere la richiesta a monte della catena di approvvigionamento altrimenti non potrà continuare a rifornire il proprio cliente.

Raccomandare ai clienti le misure appropriate per controllare i rischi

Tutti gli utilizzatori a valle devono fornire ai propri clienti informazioni sui pericoli, condizioni d'uso sicure e consigli per un'appropriata gestione dei rischi relativamente alle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli (vedere Comunicazione a valle della catena di approvvigionamento).

In taluni casi, quando l'utilizzatore a valle formula un preparato e lo immette sul mercato, potrebbe essere necessario consolidare o sviluppare scenari di esposizione3,4 relativamente agli usi delle sostanze contenute nel preparato più a valle della catena d'approvvigionamento e allegarli alla propria scheda dei dati di sicurezza. Le schede dei dati di sicurezza dei preparati possono contenere:

  • scenari di esposizione relativi al preparato,
  • scenari di esposizione relativi a ogni sostanza pericolosa che richiede una valutazione sulla sicurezza chimica oltre a scenari di esposizione e che è contenuta nel preparato oppure
  • entrambi gli scenari di esposizione per il preparato e per le singole sostanze pericolose.

Per i clienti che sono utilizzatori finali, il formulatore può decidere di riunire e consolidare gli scenari di esposizione ricevuti dal proprio fornitore o dai propri fornitori, relativi a tutte o a talune sostanze contenute nel preparato, in nuovi scenari di esposizione per il preparato anziché semplicemente trasmetterli. Tuttavia, se il formulatore rifornisce un altro formulatore, potrebbe preferire trasmettere gli scenari senza modifiche al fine di fornire al cliente informazioni sufficienti per eseguire un'eventuale valutazione sulla sicurezza chimica o, se necessario, riunire insieme le informazioni per l'utilizzatore finale. In ogni caso, gli scenari di esposizione presentati devono essere coerenti con le informazioni fornite nel corpo della scheda dei dati di sicurezza del preparato.
Quando si uniscono gli scenari di esposizione ricevuti dal proprio fornitore o dai propri fornitori, il formulatore deve selezionare quelli pertinenti agli usi del proprio preparato. Dovrà identificare le sostanze pericolose del preparato per ogni via di esposizione allo scopo di selezionare le misure di gestione dei rischi più appropriate.
Se non fornisce le sue condizioni d'uso o le condizioni d'uso a valle della catena di approvvigionamento indicate dai propri clienti, può eseguire una valutazione sulla sicurezza chimica dell'utilizzatore a valle e sviluppare scenari di esposizione per conto loro.


1. In ambito REACH, per distributore si intende un attore stabilito nella Comunità che conserva e immette sul mercato sostanze e preparati.
2. Non è necessaria alcuna relazione all'Agenzia se l'utilizzatore a valle utilizza un quantitativo inferiore a 1 tonnellata l'anno della sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato. Tuttavia se è esonerato dall'obbligo di sviluppare una relazione sulla sicurezza chimica dell'utilizzatore a valle a causa del fatto che utilizza un quantitativo totale inferiore a 1 tonnellata l'anno della sostanza o del preparato, non deve comunicarne la sua classificazione (gli utilizzatori a valle potrebbero essere soggetti all'obbligo di formulare una relazione sulla sicurezza chimica quando il loro utilizzo è al di fuori delle condizioni descritte nell'allegato della scheda dei dati di sicurezza ricevuta o quando il loro utilizzo non è coperto da questo allegato).
3. Uno scenario di esposizione descrive come viene utilizzata una sostanza (in quanto tale o in quanto contenuta in un preparato o articolo) durante il suo ciclo di vita e in che modo l'utilizzatore a valle controlla o raccomanda il controllo dell'esposizione degli esseri umani e dell'ambiente. Comprende le misure appropriate per la gestione dei rischi e le condizioni d'uso che, se implementate correttamente, assicurano che i rischi derivanti dagli usi delle sostanze sono adeguatamente controllati. Gli scenari di esposizione vengono sviluppati nel quadro della valutazione sulla sicurezza chimica, per le sostanze prodotte o importate in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate l'anno e che soddisfano i criteri di classificazione come pericolose (conformemente alla Direttiva 67/548/CEE) o valutate come sostanze PBT (persistenti, bioaccumulabili e tossiche) o vPvB (molto persistenti e molto bioaccumulabili) (conformemente ai criteri dell'allegato XIII del regolamento REACH). Gli scenari di esposizione relativi a tutte o a talune sostanze contenute in un preparato potrebbero essere riunite in un unico scenario di esposizione per il preparato.
4. Non è necessaria alcuna valutazione sulla sicurezza chimica (e di conseguenza alcun scenario di esposizione) per le sostanze contenute in un preparato al di sotto delle soglie di concentrazione minime specificate nell'articolo 14(2) del regolamento REACH.


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Prévention du risque chimique, Francia, 2007
Il presente documento è fornito solo a scopo informativo e non costituisce parere legale. L'unico riferimento legale autentico è il testo del Regolamento REACH (Regolamento (CE) n° 1907/2006).