Gli obblighi di un'azienda previsti dal regolamento REACH dipendono dall'attività esatta svolta in relazione a una determinata sostanza, in quanto tale, in quanto componente di un preparato o di un articolo. Per poter definire i propri obblighi, un utilizzatore professionista deve innanzitutto identificare il proprio ruolo in ambito REACH per ogni sostanza che utilizza.
Identificazione dei ruoli in ambito REACH
REACH opera una distinzione tra i vari attori della catena di approvvigionamento: produttori, importatori, utilizzatori e distributori a valle (compresi dettaglianti e fornitori di servizi di deposito).
L'articolo 3(13) del REACH definisce l'utilizzatore a valle come "ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, diversa dal produttore o dall'importatore, che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle." Numerosi tipi di aziende possono essere utilizzatori a valle, compresi i formulatori di preparati, utilizzatori industriali, artigiani, officine e fornitori di servizi o riempitori. Presupposto indispensabile affinché un utilizzatore possa essere considerato un utilizzatore a valle conformemente al REACH è quello di acquistare sostanze e/o preparati da un fornitore UE1 o da un fornitore non UE che ha un "rappresentante esclusivo"2. L'utilizzatore potrebbe inoltre reimportare le sostanze (in quanto tali o in quanto componenti di preparati) originariamente prodotte nell'Unione Europea e registrate nella stessa catena di approvvigionamento. Ulteriori presupposti, riguardanti altre possibili attività degli utilizzatori, sono illustrati nella tabella riportata di seguito.
Professione |
Attività |
Ulteriori presupposti per essere identificato come utilizzatore a valle in ambito REACH |
Formulatore |
L'azienda mescola sostanze e/o preparati per dare origine a preparati immessi sul mercato. |
Durante la miscela non si verifica alcuna reazione chimica. Esempio: dissolvere una sostanza non equivale a produrre una sostanza ma a un utilizzo. Tuttavia, mischiare un acido e una base dando origine a una sostanza nuova (sale) immessa sul mercato viene considerato come attività produttiva e l'azienda come produttore. |
Produttore di articoli |
L'azienda incorpora sostanze e/o preparati in articoli facendoli diventare parte integrante di tali articoli (nell'ambito di un processo industriale o di un'attività professionale). |
Se la sostanza è presente in detti articoli in quantità complessive superiori a una tonnellata l'anno per produttore ed è destinata a essere rilasciata in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, deve essere già stata registrata per l'uso in questione.
Se la sostanza è identificata per essere inclusa nell'allegato XIV del REACH (elenco di sostanze soggette ad autorizzazione) e,
- è presente in detti articoli in quantità complessive superiori a una tonnellata l'anno per produttore e,
- è presente in detti articoli in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso/peso e,
- l'esposizione agli esseri umani o all'ambiente non può essere esclusa in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, compreso lo smaltimento,
la sostanza deve essere già stata registrata per l'uso in questione. |
Utilizzatore finale |
L'azienda utilizza sostanze e preparati nell'ambito di un processo industriale o un'attività professionale, Ma non li fornisce ulteriormente a valle della catena d'approvvigionamento. |
La/e sostanza/e derivante/i da una reazione chimica che si verifica con l'uso di altre sostanze è/sono esenti, in linea di massima, dall'obbligo di registrazione (allegato V del REACH). |
Riempitore |
Questo attore trasferisce sostanze o preparati da un contenitore all'altro. Questo trasferimento (reimballaggio) viene considerato come un uso conformemente al REACH. |
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Se le condizioni di cui sopra non vengono soddisfatte, un attore che utilizza sostanze chimiche viene considerato in ambito REACH quale produttore o importatore di sostanze/preparati o produttore/importatore di articoli, a seconda della sua attività. Oltre agli obblighi relativi all'uso, potrebbe essere tenuto a registrare o notificare le sostanze.
In ambito REACH, tutti gli altri attori della catena di approvvigionamento sono identificati come distributori. Questi ultimi conservano e rendono disponibili sostanze, preparati e/o articoli a terze parti senza ulteriori elaborazioni. Il loro unico compito conformemente al REACH è quello di trasmettere informazioni a monte e a valle della catena d'approvvigionamento.
Obblighi degli utilizzatori a valle
Il REACH prevede obblighi applicabili solo a determinati tipi di utilizzatori a valle a seconda del ruolo svolto nella catena d'approvvigionamento e dall'attività esercitata. La tabella riportata di seguito identifica i possibili obblighi correlati alle varie attività.
Tipo di utilizzatori a valle |
Obblighi |
Solo formulatori e riempitori |
Le sostanze che immettono sul mercato devono essere registrate se la registrazione è obbligatoria (la registrazione spetta a produttori e importatori). |
Devono fornire informazioni aggiornate ai clienti (utilizzatori o distributori a valle) per consentire un uso sicuro delle sostanze o dei preparati: schede dei dati di sicurezza o altre informazioni quando non è richiesta la scheda dei dati di sicurezza. |
Solo produttori di articoli |
Devono fornire informazioni ai clienti (utilizzatori o distributori a valle) circa gli articoli contenenti sostanze, identificate per essere incluse nell'allegato XIV del REACH, presenti in concentrazioni superiori allo 0,1% peso in peso e se richiesto, ai consumatori. Nota: poiché dette sostanze destano preoccupazione e non sono ancora state inserite in un apposito elenco, i produttori di articoli devono prestare attenzione e seguire ogni sviluppo futuro in materia. |
Solo reimportatori |
Devono documentare che la/e sostanza/e è/sono la/e stessa/e di quella/e registrata/e da loro stessi o da un altro attore della stessa catena di approvvigionamento. |
Tutti gli utilizzatori a valle |
Per le sostanze soggette ad autorizzazione, devono essere conformi ai requisiti dell'autorizzazione relativa a un determinato uso. L'utilizzatore a valle potrebbe aver bisogno di richiedere un'autorizzazione se il suo utilizzo non è coperto da un'autorizzazione concessa dal suo fornitore. |
Devono controllare la conformità a eventuali restrizioni sulla sostanza. |
Devono identificare e applicare misure appropriate per controllare i rischi indicati nella scheda dei dati di sicurezza o tramite altre informazioni quando non è necessaria una scheda dei dati di sicurezza. |
Devono controllare la conformità a uno scenario di esposizione quando la scheda dei dati di sicurezza ricevuta comprende questo elemento e adottare ulteriori azioni in caso di mancata conformità. |
Devono informare i fornitori di qualsiasi nuova informazione sui pericoli delle sostanze, compresa la classificazione e l'etichettatura. |
Devono comunicare informazioni ai fornitori che potrebbero mettere in discussione l'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi fornite nella scheda dei dati di sicurezza per gli usi identificati. |
Inoltre, la maggior parte dei requisiti legali attualmente applicati all'utilizzo di sostanze chimiche - ad esempio quelli relativi alla protezione di lavoratori, consumatori e ambiente - continuerà a essere valida congiuntamente al REACH.
1. I fornitori UE sono stabiliti in uno dei 27 stati membri. I fornitori stabiliti in Svizzera non sono considerati fornitori UE. I fornitori stabiliti in Norvegia, Islanda e Liechtenstein saranno considerati fornitori UE una volta che i rispettivi paesi avranno implementato il REACH. 2. Un rappresentante esclusivo è una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione Europea nominata da un produttore non UE di una sostanza, un preparato o un articolo, che assume il ruolo degli importatori UE e adempie ai loro obblighi di registrazione.
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