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Obblighi degli utilizzatori

   
 

Gli obblighi di un'azienda previsti dal regolamento REACH dipendono dall'attività esatta svolta in relazione a una determinata sostanza, in quanto tale, in quanto componente di un preparato o di un articolo. Per poter definire i propri obblighi, un utilizzatore professionista deve innanzitutto identificare il proprio ruolo in ambito REACH per ogni sostanza che utilizza.


Identificazione dei ruoli in ambito REACH

REACH opera una distinzione tra i vari attori della catena di approvvigionamento: produttori, importatori, utilizzatori e distributori a valle (compresi dettaglianti e fornitori di servizi di deposito).

L'articolo 3(13) del REACH definisce l'utilizzatore a valle come "ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, diversa dal produttore o dall'importatore, che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle." Numerosi tipi di aziende possono essere utilizzatori a valle, compresi i formulatori di preparati, utilizzatori industriali, artigiani, officine e fornitori di servizi o riempitori.
Presupposto indispensabile affinché un utilizzatore possa essere considerato un utilizzatore a valle conformemente al REACH è quello di acquistare sostanze e/o preparati da un fornitore UE1 o da un fornitore non UE che ha un "rappresentante esclusivo"2. L'utilizzatore potrebbe inoltre reimportare le sostanze (in quanto tali o in quanto componenti di preparati) originariamente prodotte nell'Unione Europea e registrate nella stessa catena di approvvigionamento. Ulteriori presupposti, riguardanti altre possibili attività degli utilizzatori, sono illustrati nella tabella riportata di seguito.

Professione

Attività

Ulteriori presupposti per essere identificato
come utilizzatore a valle in ambito REACH

Formulatore

L'azienda mescola sostanze e/o preparati per dare origine a preparati immessi sul mercato.

Durante la miscela non si verifica alcuna reazione chimica. Esempio:
dissolvere una sostanza non equivale a produrre una sostanza ma a un utilizzo. Tuttavia, mischiare un acido e una base dando origine a una sostanza nuova (sale) immessa sul mercato viene considerato come attività produttiva e l'azienda come produttore.

Produttore di articoli

L'azienda incorpora sostanze e/o preparati in articoli facendoli diventare parte integrante di tali articoli (nell'ambito di un processo industriale o di un'attività professionale).

Se la sostanza è presente in detti articoli in quantità complessive superiori a una tonnellata l'anno per produttore ed è destinata a essere rilasciata in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, deve essere già stata registrata per l'uso in questione.

Se la sostanza è identificata per essere inclusa nell'allegato XIV del REACH (elenco di sostanze soggette ad autorizzazione) e,

  1. è presente in detti articoli in quantità complessive superiori a una tonnellata l'anno per produttore e,
  2. è presente in detti articoli in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso/peso e,
  3. l'esposizione agli esseri umani o all'ambiente non può essere esclusa in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, compreso lo smaltimento,

la sostanza deve essere già stata registrata per l'uso in questione.

Utilizzatore finale

L'azienda utilizza sostanze e preparati nell'ambito di un processo industriale o un'attività professionale, Ma non li fornisce ulteriormente a valle della catena d'approvvigionamento.

La/e sostanza/e derivante/i da una reazione chimica che si verifica con l'uso di altre sostanze è/sono esenti, in linea di massima, dall'obbligo di registrazione (allegato V del REACH).

Riempitore

Questo attore trasferisce sostanze o preparati da un contenitore all'altro.
Questo trasferimento (reimballaggio) viene considerato come un uso conformemente al REACH.

 

Se le condizioni di cui sopra non vengono soddisfatte, un attore che utilizza sostanze chimiche viene considerato in ambito REACH quale produttore o importatore di sostanze/preparati o produttore/importatore di articoli, a seconda della sua attività. Oltre agli obblighi relativi all'uso, potrebbe essere tenuto a registrare o notificare le sostanze.

In ambito REACH, tutti gli altri attori della catena di approvvigionamento sono identificati come distributori. Questi ultimi conservano e rendono disponibili sostanze, preparati e/o articoli a terze parti senza ulteriori elaborazioni. Il loro unico compito conformemente al REACH è quello di trasmettere informazioni a monte e a valle della catena d'approvvigionamento.


Obblighi degli utilizzatori a valle

Il REACH prevede obblighi applicabili solo a determinati tipi di utilizzatori a valle a seconda del ruolo svolto nella catena d'approvvigionamento e dall'attività esercitata. La tabella riportata di seguito identifica i possibili obblighi correlati alle varie attività.

Tipo di utilizzatori a valle

Obblighi

Solo formulatori e riempitori

Le sostanze che immettono sul mercato devono essere registrate se la registrazione è obbligatoria (la registrazione spetta a produttori e importatori).

Devono fornire informazioni aggiornate ai clienti (utilizzatori o distributori a valle) per consentire un uso sicuro delle sostanze o dei preparati: schede dei dati di sicurezza o altre informazioni quando non è richiesta la scheda dei dati di sicurezza.

Solo produttori di articoli

Devono fornire informazioni ai clienti (utilizzatori o distributori a valle) circa gli articoli contenenti sostanze, identificate per essere incluse nell'allegato XIV del REACH, presenti in concentrazioni superiori allo 0,1% peso in peso e se richiesto, ai consumatori.
Nota: poiché dette sostanze destano preoccupazione e non sono ancora state inserite in un apposito elenco, i produttori di articoli devono prestare attenzione e seguire ogni sviluppo futuro in materia.

Solo reimportatori

Devono documentare che la/e sostanza/e è/sono la/e stessa/e di quella/e registrata/e da loro stessi o da un altro attore della stessa catena di approvvigionamento.

Tutti gli utilizzatori a valle

Per le sostanze soggette ad autorizzazione, devono essere conformi ai requisiti dell'autorizzazione relativa a un determinato uso. L'utilizzatore a valle potrebbe aver bisogno di richiedere un'autorizzazione se il suo utilizzo non è coperto da un'autorizzazione concessa dal suo fornitore.

Devono controllare la conformità a eventuali restrizioni sulla sostanza.

Devono identificare e applicare misure appropriate per controllare i rischi indicati nella scheda dei dati di sicurezza o tramite altre informazioni quando non è necessaria una scheda dei dati di sicurezza.

Devono controllare la conformità a uno scenario di esposizione quando la scheda dei dati di sicurezza ricevuta comprende questo elemento e adottare ulteriori azioni in caso di mancata conformità.

Devono informare i fornitori di qualsiasi nuova informazione sui pericoli delle sostanze, compresa la classificazione e l'etichettatura.

Devono comunicare informazioni ai fornitori che potrebbero mettere in discussione l'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi fornite nella scheda dei dati di sicurezza per gli usi identificati.

Inoltre, la maggior parte dei requisiti legali attualmente applicati all'utilizzo di sostanze chimiche - ad esempio quelli relativi alla protezione di lavoratori, consumatori e ambiente - continuerà a essere valida congiuntamente al REACH.

1. I fornitori UE sono stabiliti in uno dei 27 stati membri. I fornitori stabiliti in Svizzera non sono considerati fornitori UE. I fornitori stabiliti in Norvegia, Islanda e Liechtenstein saranno considerati fornitori UE una volta che i rispettivi paesi avranno implementato il REACH.
2. Un rappresentante esclusivo è una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione Europea nominata da un produttore non UE di una sostanza, un preparato o un articolo, che assume il ruolo degli importatori UE e adempie ai loro obblighi di registrazione.

Prévention du risque chimique, Francia, 2007
Il presente documento è fornito solo a scopo informativo e non costituisce parere legale. L'unico riferimento legale autentico è il testo del Regolamento REACH (Regolamento (CE) n° 1907/2006).