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Glossario

   
 

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA - European Chemicals Agency)
Agenzia istituita allo scopo di gestire e, in alcuni casi, realizzare gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del Regolamento REACH, nonché di assicurarne la coerenza applicativa a livello comunitario. L'Agenzia ha sede a Helsinki.

Articolo
Un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica. Gli esempi di articoli sono una macchina ed un telefono.

Dichiarante
Il fabbricante o l'importatore di una sostanza, o il produttore o l'importatore di un articolo che presenta una registrazione per una sostanza.

Fabbricante
Ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità.

Fabbricazione
La produzione o l'estrazione di sostanze allo stato naturale.

Immissione sul mercato
L'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. L'importazione è considerata un'immissione sul mercato.

Importatore
Ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione.

Importazione
L'introduzione fisica nel territorio doganaledella Comunità.

Preparato
Una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze.

Registrazione
La registrazione consiste nella presentazione all'Agenzia di un fascicolo tecnico e, se necessario, di una relazione sulla sicurezza chimica per una sostanza prodotta o importata nell'Unione Europea (e in Norvegia, Islanda e Liechtenstein una volta implementata in questi paesi).

Sostanza intermedia
Una sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per essere trasformata, mediante un processo chimico, in un'altra sostanza (in seguito denominata «sintesi»):
(a) sostanza intermedia non isolata, una sostanza intermedia che durante la sintesi non è intenzionalmente rimossa (tranne che per il prelievo di campioni) dalle apparecchiature in cui la sintesi ha luogo. Tali apparecchiature comprendono il recipiente di reazione con i suoi accessori e le apparecchiature attraverso cui la o le sostanze passano durante un processo a flusso continuo o a lotti, nonché le tubazioni mediante cui la o le sostanze sono trasferite da un recipiente ad un altro in cui si produce la fase successiva della reazione; non comprendono invece il serbatoio o altri recipienti in cui la o le sostanze sono conservate dopo essere state fabbricate;
(b) sostanza intermedia isolata in sito, una sostanza intermedia che non presenta le caratteristiche che definiscono una sostanza intermedia non isolata e nel caso in cui la fabbricazione della sostanza intermedia e la sintesi di una o più altre sostanze derivate da essa avvengono nello stesso sito, gestito da una o più persone giuridiche;
(c) sostanza intermedia isolata trasportata, una sostanza intermedia che non presenta le caratteristiche che definiscono una sostanza intermedia non isolata e che è trasportata tra altri siti o fornita ad altri siti.

Sostanza soggetta a un regime transitorio
Una sostanza che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
(a) è compresa nell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS);
(b) è stata fabbricata nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all’Unione europea il 1o gennaio 1995, il 1o maggio 2004 o il 1o gennaio 2007, ma non immessa sul mercato dal fabbricante o dall’importatore, almeno una volta nei quindici anni precedenti l’entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale;
(c) è stata immessa sul mercato nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all’Unione europea il 1o gennaio 1995, il 1o maggio 2004 o il 1o gennaio 2007 prima dell’entrata in vigore del presente regolamento dal fabbricante o dall’importatore, ed è stata considerata notificata a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 67/548/CEE, ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nel presente regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale

Sostanza
Un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione.

Sostanze non soggette a un regime transitorio
Sostanza non soggetta a un regime transitorio secondo la definizione di cui all'articolo 3.20. Le sostanze non soggette a un regime transitorio non beneficiano del regime transitorio riservato alle sostanze soggette a un regime transitorio ai sensi del regolamento REACH pertanto devono essere registrate prima di poter essere prodotte o importate.

Uso
Ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo o ogni altra utilizzazione.

Utilizzatore a valle
Ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle.