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Sostanze che possono essere utilizzate e immesse sul mercato

   
 

Fra gli obblighi che un utilizzatore a valle deve osservare in ambito REACH vi è quello di verificare se è autorizzato o meno a utilizzare e immettere sul mercato una determinata sostanza.

Sostanze soggette a registrazione

In ambito REACH, gli utilizzatori a valle non devono utilizzare né immettere sul mercato sostanze non registrate soggette all'obbligo di registrazione. Ciò significa che i prodotti utilizzati e immessi sul mercato possono contenere solo sostanze che:

  • sono prodotte o importate dal produttore o importatore in quantitativi inferiori a 1 tonnellata l'anno, oppure
  • sono esenti dalle prescrizioni del regolamento REACH o da registrazione, oppure
  • sono state (o stanno per essere) pre-registrate1 e hanno una scadenza di registrazione successiva, oppure
  • sono registrate2

Dette prescrizioni si applicano alle sostanze in quanto tali, in quanto componenti di preparati e destinate a essere rilasciate da articoli3 in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. In pratica, l'utilizzatore a valle deve assicurarsi che il proprio fornitore sia a conoscenza del regolamento REACH e conforme alle relative prescrizioni. Se il fornitore è un distributore o un altro utilizzatore a valle, deve trasmettere questa richiesta all'attore successivo a monte della catena d'approvvigionamento. In caso di numerose sostanze, potrebbe non essere possibile contattare tutti i fornitori in una volta sola; l'utilizzatore a valle potrebbe allora voler dapprima concentrare le proprie risorse sulle sostanze più importanti. Ciò significa che l'uso delle altre sostanze potrebbe essere a rischio a causa di un'eventuale mancata conformità con il regolamento REACH.

Sostanze soggette a notifica

Le sostanze utilizzate per scopi di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi potrebbero essere esenti da registrazione se vengono notificate all’Agenzia europea per le sostanze chimiche. Detta esenzione è valida per 5 anni e, su richiesta, potrebbe essere estesa ai successivi 5 anni (10 anni in caso di prodotti medicinali o sostanze non immesse sul mercato), compatibilmente al programma di ricerca e sviluppo. L'esenzione si applica solo alla quantità di sostanza utilizzata per scopi di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi dal produttore o importatore stesso o in collaborazione con un numero limitato di clienti elencati. L'Agenzia potrebbe decidere di imporre condizioni per assicurare che la sostanza venga gestita solo dal personale indicato nell'elenco dei clienti in condizioni controllate ragionevoli e che le quantità residue vengano raccolte ai fini dello smaltimento alla scadenza del periodo di esenzione. L'utilizzatore a valle di una sostanza, presente nell'elenco dei clienti selezionati con i quali il produttore o l'importatore collabora in una notifica PPORD (attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi) deve utilizzare la sostanza a tali fini e nell'ambito delle condizioni definite dall'Agenzia e comunicategli dal proprio fornitore.

Un altro tipo di notifica riguarda alcune sostanze ad alto rischio presenti negli articoli. Se si identifica una sostanza per un'eventuale inclusione nell'allegato XIV del regolamento REACH (elenco di sostanze soggette ad autorizzazione) e se questa è presente in quantitativi totali superiori a una tonnellata l'anno in tutti gli articoli prodotti dal produttore, a una concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso - se non ancora registrata per detto uso - detta sostanza deve essere notificata (salvo se l'esposizione per gli esseri umani o per l'ambiente può essere esclusa in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, compreso lo smaltimento). Per evitare interruzioni a livello della catena d'approvvigionamento dovute alla mancata notifica (o registrazione), l'utilizzatore a valle deve assicurarsi che il produttore di articoli a monte della sua catena d'approvvigionamento sia conforme alle prescrizioni del regolamento REACH.

Sostanze soggette ad autorizzazione

L'utilizzo di alcune sostanze potrebbe essere soggetto a una richiesta di autorizzazione. Detta richiesta verrà indicata dal fornitore nella sezione 15 della scheda dei dati di sicurezza o nell'ambito delle informazioni fornite quando non è richiesta una scheda dei dati di sicurezza. Gli utilizzatori a valle devono inoltre verificare i seguenti elenchi pubblicati dall'Agenzia: l'elenco delle sostanze candidate per l'eventuale inclusione nell'allegato XIV del regolamento REACH (sostanze soggette ad autorizzazione), le raccomandazioni per le sostanze da includere nell'allegato XIV (prime raccomandazioni entro il 1° giugno 2009) e l'allegato XIV stesso, se disponibili.
Un utilizzatore a valle può utilizzare una sostanza soggetta ad autorizzazione, a condizione che il relativo uso sia conforme alle condizioni di un'autorizzazione4 concessa a un attore a monte della sua catena d'approvvigionamento. Deve darne comunicazione all'Agenzia entro un massimo di 3 mesi dal ricevimento di una sostanza autorizzata in quanto tale o in quanto componente di un preparato. Se il suo uso non è coperto da tale autorizzazione, e non desidera interromperlo, l'utilizzatore a valle dovrà fare richiesta di un'autorizzazione per il suo uso personale e, ove del caso, per l'uso del suo cliente.
In caso contrario, l'utilizzatore a monte deve interrompere l'uso della sostanza dopo la data di scadenza5 specificata nell'allegato XIV e la sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato non deve essere fornita ai suoi clienti dopo tale data.

Una sostanza elencata nell'allegato XIV potrebbe essere utilizzata per usi esenti da autorizzazione. Un utilizzatore a valle deve quindi verificare se il suo uso è esente o meno. Se è esente, può continuarne l'uso senza autorizzazione. Ciononostante, deve rispettare le condizioni d'uso e le misure di gestione dei rischi comunicate dal suo fornitore.

Sostanze soggette a restrizioni

In ambito REACH, le restrizioni possono limitare l'uso di una sostanza. Se le restrizioni si applicano a una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o articolo, l'utilizzatore a valle potrebbe continuarne l'uso solo se conforme a tali restrizioni. Il fornitore deve includere informazioni indicanti se una sostanza che fornisce è soggetta alle restrizioni di cui alla sezione 15 della scheda dei dati di sicurezza. Se la scheda dei dati di sicurezza non è obbligatoria, il fornitore deve fornire informazioni su qualsiasi sostanza soggetta a restrizioni.
In alcuni casi, la restrizione potrebbe assumere la forma di un divieto assoluto sull'uso della sostanza, nel qual caso l'utilizzatore a valle non sarà più in grado di utilizzarla (la data di divieto è specificata nell'allegato XVII del regolamento REACH). In altri casi, potrebbero essere vietati gli usi specifici o applicate altre condizioni, al fine di controllare i rischi della sostanza. Analogamente alle autorizzazioni, l'utilizzatore a valle deve controllare se il suo uso è esente o meno da restrizione.


1. Il regolamento REACH stabilisce un regime transitorio speciale per le sostanze che sono già state prodotte o immesse sul mercato, in determinate condizioni, prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso (1° giugno 2007). Dette sostanze chiamate "sostanze soggette a un regime transitorio" (sostanze phase-in) sono soggette al sistema di registrazione in fasi diverse nel corso del tempo, anziché immediatamente in un'unica volta. Un requisito indispensabile per beneficiare del regime transitorio è la pre-registrazione delle sostanze phase-in. La pre-registrazione ha luogo nei sei mesi compresi tra il 1° giugno 2008 al 1° dicembre 2008. Entro il 1° gennaio 2009, l'Agenzia pubblica l'elenco delle sostanze pre-registrate sul suo sito Web. Se una sostanza non è presente nell'elenco, l'utilizzatore a valle può esprimerne il proprio interesse all'Agenzia. L'Agenzia pubblicherà allora sul suo sito Web il nome della sostanza. Su richiesta di un potenziale dichiarante, l'Agenzia gli fornirà i dettagli per contattare l'utilizzatore a valle. I dichiaranti che producono e importano per la prima volta sostanze soggette a un regime transitorio in quantitativi superiori a 1 tonnellata l'anno dopo il 1° dicembre 2008 possono ancora presentare una pre-registrazione all'Agenzia purché abbia luogo entro 6 mesi dalla prima produzione o importazione della sostanza e non oltre 12 mesi dalla relativa data di scadenza della registrazione.
2. Una volta completata la registrazione per una determinata sostanza, viene assegnato un numero di registrazione al dichiarante per la sostanza in questione. Dovrà essere inserito nella scheda dei dati di sicurezza per ogni fornitura successiva alla ricezione di detto numero.
3. I produttori di articoli devono pre-registrare/registrare una sostanza presente nei loro articoli in quantitativi totali superiori a una tonnellata l'anno e destinata a essere rilasciata in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, se la sostanza in questione non è già stata registrata per quell'uso (a monte della stessa catena d'approvvigionamento o in qualsiasi altra catena d'approvvigionamento).
Si noti inoltre che l'Agenzia può richiedere, in determinate condizioni, la registrazione delle sostanze presenti negli articoli ma non destinate a essere rilasciate.
4. Il numero dell'autorizzazione concessa viene fornito sull'etichetta della sostanza chimica.
5. Data di scadenza: data a partire dalla quale è vietata l'immissione sul mercato e l'uso della sostanza salvo concessione di un'autorizzazione.


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Prévention du risque chimique, Francia, 2007
Il presente documento è fornito solo a scopo informativo e non costituisce parere legale. L'unico riferimento legale autentico è il testo del Regolamento REACH (Regolamento (CE) n° 1907/2006).