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Autorizzazione all'uso

   
 

La procedura di autorizzazione a norma del regolamento REACH è intesa a controllare il rischio derivante dalle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) a causa dei loro effetti sulla salute e sull'ambiente e a promuoverne la progressiva sostituzione con sostanze alternative idonee. Pertanto, l'immissione sul mercato o l'uso di una sostanza inclusa nell'allegato XIV, in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, richiede obbligatoriamente un'autorizzazione.

Identificazione delle sostanze

La procedura di autorizzazione a norma del regolamento REACH prevede innanzitutto l'identificazione delle sostanze considerate estremamente preoccupanti in ragione delle loro proprietà intrinseche1. Per ciascuna sostanza, l'ECHA predispone un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato XV, pubblica un avviso dell'avvenuta identificazione della sostanza per l'eventuale inclusione nell'allegato XIV e registra la sostanza nell'elenco delle sostanze candidate. Successivamente, l'agenzia trasmette alla Commissione europea una raccomandazione per l'inclusione di sostanze considerate prioritarie, caratterizzate da proprietà PBT2 o vPvB3 o il cui uso sia fortemente dispersivo o che siano presenti in grandi quantitativi. Infine, la Commissione decide se includere o meno una sostanza candidata nell'allegato XIV, vale a dire nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione.

Contenuto dell'allegato XIV

L'allegato XIV contiene una tabella che riporta, in particolare, l'identità della sostanza, le proprietà intrinseche che ne hanno determinato l'inclusione e le disposizioni transitorie. Alcuni usi o categorie d'uso possono esservi indicati come esentati dall'obbligo di autorizzazione. L'allegato XIV può inoltre precisare i periodi di revisione per taluni usi.

Domanda di autorizzazione e concessione di un'autorizzazione

Per l'immissione sul mercato o l'uso di una sostanza inclusa nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV), il fabbricante, l'importatore o gli utilizzatori a valle presenta una domanda di autorizzazione all'agenzia, specificando quale uso considerare e includendo una relazione sulla sicurezza chimica (CSR) e un'analisi delle alternative e degli eventuali rischi connessi alle alternative. La domanda di autorizzazione è accompagnata dal pagamento di una tariffa.

Il comitato di valutazione dei rischi e il comitato di analisi socioeconomica esaminano la domanda e formulano i rispettivi progetti di parere. L'agenzia trasmette i propri pareri definitivi alla Commissione, agli Stati membri e al richiedente. La Commissione decide infine se concedere o meno l'autorizzazione.

L'uso di una sostanza è autorizzato solo se si può dimostrare che il rischio per la salute umana e l'ambiente è adeguatamente controllato o che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi e che non esistono alternative idonee. L'autorizzazione precisa, in particolare, la o le persone a cui è rilasciata, l'identità della sostanza, l'uso o gli usi per i quali l'autorizzazione è rilasciata e le eventuali condizioni alle quali l'autorizzazione è rilasciata. Ogni autorizzazione è identificata da un numero di riferimento che il titolare o gli utilizzatori a valle devono indicare sull'etichetta della sostanza o di una miscela contenente la sostanza prima dell'immissione sul mercato. Gli utilizzatori a valle che utilizzano una sostanza autorizzata (cfr. Sostanze utilizzabili) ne danno notifica all'agenzia, che tiene aggiornato un registro degli utilizzatori a valle che utilizzano sostanze soggette ad autorizzazione.

 

1. Ai sensi dell'articolo 57, le sostanze estremamente preoccupanti includono sostanze aventi proprietà cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, sostanze PBT e vPvB (secondo i criteri dell'allegato XIII o identificate in base a una valutazione caso per caso) e le sostanze in grado di perturbare il sistema endocrino.
2. PBT: persistente, bioaccumulabile e tossica.
3. vPvB: molto persistente e molto bioaccumulabile.

 

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Prévention du risque chimique, Francia, 2007, 2011
Il presente documento è fornito a scopo unicamente informativo e non costituisce parere legale. L'unico riferimento legale autentico è il testo del Regolamento REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006).