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Home > Dati sulle sostanze > Ottemperanza delle prescrizioni in materia di informazioni Schema per ottemperare alle prescrizioni in materia di informazioni |
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Nell'allegato VI del regolamento REACH viene riportato uno schema generale che illustra le quattro fasi cui il produttore o l'importatore1 deve attenersi per ottemperare alle prescrizioni in materia di informazioni ai fini della registrazione: Raccolta delle informazioni Raccolta di tutti i dati esistenti sulle proprietà intrinseche della sostanza da registrare, indipendentemente dal tonnellaggio: dati umani, dati sulle sperimentazioni (dati fisico-chimici, dati in vitro e in vivo) e dati senza sperimentazione (dati ottenuti con strumenti di previsione). È inoltre necessario raccogliere dati sull'esposizione al fine di ottenere indicazioni sulle popolazioni e i comparti esposti, nonché sulla natura delle esposizioni, ovvero vie d'esposizione, frequenza e durata. Le informazioni di cui sopra sono reperibili da varie fonti quali dati interni alle aziende, altri produttori e importatori (se in questa fase esiste un accordo sulla collaborazione), database o altre fonti disponibili in letteratura. L'acquisizione dei risultati provenienti da metodi alternativi alla sperimentazione è particolarmente importante per le sostanze per le quali il set di dati sulla sperimentazione è limitato o inesistente. Le informazioni raccolte sulle proprietà chimico-fisiche e il loro destino nell'ambiente, sulla tossicità e sull'ecotossicità della sostanza devono essere valutate per determinarne l'affidabilità, la pertinenza e la completezza2. Determinazione delle informazioni necessarie Nell'ambito del regolamento REACH, le prescrizioni in materia di informazioni per fasce di tonnellaggio sulle proprietà chimico-fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche sono riportate nella colonna 1 degli allegati da VII a X. Le regole specifiche per l'adeguamento sono illustrate nella colonna 2 dei suddetti allegati, mentre le regole generali per l'adeguamento di dette prescrizioni standard sono fornite nell'allegato XI. Per le sostanze prodotte o importate in quantitativi compresi tra 1 e 10 tonnellate l'anno, le prescrizioni in materia di informazioni sulle proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche devono essere fornite solamente per tutte le "sostanze non soggette a un regime transitorio"3 e per le "sostanze soggette a un regime transitorio"4 che soddisfano i criteri di rischio specificati nell'allegato III del regolamento REACH. Identificazione delle informazioni mancanti È necessario eseguire una valutazione dell'adeguatezza delle informazioni disponibili per formulare conclusioni sulle valutazioni del rischio, ovvero:
Per le sostanze ≥ 10 tonnellate l'anno,
Se le informazioni disponibili sono ritenute inadeguate per almeno uno dei suddetti obiettivi, sono necessarie ulteriori informazioni per colmare i dati mancanti negli allegati da VII a X. Produzione di nuovi dati/Proposta di una strategia di sperimentazione Quando non è possibile colmare lacune nell'informazione con metodi alternativi alla sperimentazione, i potenziali dichiaranti devono adottare le misure necessarie a seconda delle sperimentazioni/informazioni mancanti:
La sperimentazione sugli animali vertebrati deve sempre essere l'ultima risorsa. Si noti che REACH contiene diverse disposizioni per favorire la condivisione dei dati tra i dichiaranti. La condivisione dei dati ottenuti attraverso la sperimentazione sugli animali vertebrati è obbligatoria (soggetta a pagamento). Nella Guidance on information requirements and chemical safety assessment, sono state sviluppate Strutture decisionali generali (GDMF). Dette strutture elaborano le procedure che il dichiarante deve seguire nelle fasi da 1 a 4. Le GDMF sono illustrate nei seguenti grafici schematici:
1. I produttori non UE possono nominare "Rappresentanti esclusivi" per adempiere agli obblighi spettanti agli importatori. I Rappresentanti esclusivi sono persone fisiche o giuridiche stabilite nell'Unione Europea che dispongono di un'esperienza sufficiente nella manipolazione pratica delle sostanze, nonché delle informazioni ad esse connesse. Quando viene nominato un Rappresentante esclusivo, il fabbricante non UE informa di tale designazione l'importatore o gli importatori della stessa catena di approvvigionamento. In seguito a tale comunicazione, il Rappresentante esclusivo assume il ruolo degli importatori UE e adempie ai loro obblighi di registrazione.
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