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Conformità alla scheda dei dati di sicurezza

   
 

Ai sensi del regolamento REACH, gli utilizzatori a valle devono rispettare le condizioni d'uso e le misure di gestione del rischio raccomandate dal fabbricante e dall'importatore. Di conseguenza, al momento della ricezione della scheda dei dati di sicurezza (SDS), l'utilizzatore di una sostanza o di una miscela pericolosa è tenuto a controllare:

  • la conformità rispetto all'uso descritto e allo o agli scenari di esposizione,
  • l'osservanza delle misure di gestione del rischio,
  • la conformità rispetto alle autorizzazioni concesse o alle restrizioni imposte.

Tali controlli sono eseguiti sulla base di una procedura per fasi.

La prima fase consiste nel controllare che l'uso previsto della sostanza corrisponda a uno degli usi di cui alla sezione 1, punto 2, della SDS. Nel caso delle SDS estese, contenenti uno o più scenari di esposizione, occorre accertare altresì la conformità dell'uso previsto rispetto all'uso indicato dallo scenario di esposizione.

La seconda fase consiste nel controllare che tutte le condizioni reali d'uso corrispondano alle condizioni di uso sicuro descritte negli scenari di esposizione.

Se l'uso previsto non è riportato nella SDS o negli scenari di esposizione o se le condizioni reali d'uso non sono conformi alle misure di gestione del rischio, è necessario un intervento da parte dell'utilizzatore. L'utilizzatore può alternativamente:

  • chiedere al fornitore di modificare la relazione sulla sicurezza chimica (CSR) e di sviluppare un nuovo scenario di esposizione in modo tale da rendere l'uso previsto un uso identificato (cfr. Obbligo di comunicazione);
  • adattare la propria attività: convertendo l'uso previsto in un uso identificato, oppure migliorando le condizioni d'uso in modo da rispettare le misure di gestione del rischio oppure provando a sostituire la sostanza scelta con una sostanza meno pericolosa;
  • rivolgersi a un altro fornitore, che sia munito di uno scenario comprensivo dell'uso previsto o disposto a sviluppare un nuovo scenario;
  • compilare personalmente la relazione sulla sicurezza chimica, in conformità all'allegato XII del regolamento REACH. In questo caso, l'utilizzatore crea uno scenario di esposizione in cui è incluso l'uso previsto. L'utilizzatore allega tale scenario alla propria SDS e presenta all'ECHA una notifica dell'uso previsto. In alcuni casi, in particolare se la sostanza è usata per attività di ricerca orientate ai prodotti e ai processi o se i quantitativi utilizzati sono inferiori a 1 tonnellata all'anno, l'utilizzatore può essere esentato dall'elaborazione della CSR, ma non dall'obbligo di notifica. Infine, il terzo controllo riguarda le sostanze soggette ad autorizzazione o a restrizioni d'uso (cfr. Sostanze utilizzabili). La sezione 15 della SDS consente all'utilizzatore di accertare l'applicabilità di tali misure in relazione al suo caso specifico. In caso affermativo, l'utilizzatore deve verificare che l'uso previsto sia conforme all'autorizzazione concessa o alle restrizioni stabilite per la sostanza.

Scadenze

Se gli usi previsti figurano fra quelli contemplati, l'utilizzatore ha a disposizione 12 mesi a partire dalla ricezione della SDS estesa per attuare le misure ivi indicate. Se gli usi non figurano fra quelli contemplati, l'utilizzatore ha a disposizione 12 mesi per eseguire la propria valutazione sulla sicurezza chimica (CSA) e attuare i relativi scenari di esposizione.

Prévention du risque chimique, Francia, 2007, 2011
Il presente documento è fornito a scopo unicamente informativo e non costituisce parere legale. L'unico riferimento legale autentico è il testo del Regolamento REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006).